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Il 24 maggio 2002 nasce l'Associazione culturale senza fini di lucro DRAMMA.IT per iniziativa dei soci fondatori:

Marcello Isidori (presidente)
Associazione Riccione Teatro
rappresentata da Fabio Bruschi
Fortunato Cerlino
Giuseppe Manfridi
Alessandro Trigona Occhipinti
Maria Luisa Grilli

La sede operativa dell'Associazione è a Roma
Via dei Monti di Pietralata 193/c c.a.p. 00157
c.f. 97266180583
email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Statuto dell'Associazione Dramma.it:

TITOLO I

Art.1) DENOMINAZIONE
È costituita L’Associazione Culturale denominata ‘DRAMMA.IT’

Art.2) SEDE E DURATA
L’Associazione ha sede a Roma in Piazza Baldassarre Avanzini 66 e potrà istituire sedi amministrative e sezioni nell’ambito del territorio nazionale. La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea adottata con il voto unanime di tutti i soci.

Art.3) SCOPO
L’Associazione ha per scopo di:

A. Curare la gestione del sito internet dramma.it, e tutte le iniziative ad esso collegate o ad esso riconducibili;
B. Favorire e promuovere la drammaturgia italiana contemporanea utilizzando tutti i mezzi di comunicazione disponibili, ed attraverso la realizzazione di progetti, concorsi, iniziative, attività occasionali o periodiche, sia in proprio sia in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati.
C. Istituire e gestire archivi, biblioteche e centri di documentazione in particolare sul teatro e su tutte le altre forme letterarie o spettacolari;
D. Effettuare attività di ricerca, studio, archiviazione, catalogazione, ed affini di materiale elettronico e cartaceo concernente direttamente o indirettamente la drammaturgia contemporanea e non contemporanea, il teatro e la letteratura in generale.
E. Divulgare opere e lavori teatrali o letterari e di ogni altra espressione artistica, edite o inedite, anche pubblicandole in proprio ed eventualmente svolgendo attività di ricerca, di ricostruzione e di rifacimento dei relativi testi;
F. Esercitare attività editoriale, con qualsivoglia supporto (cartaceo, multimediale, audiovisivo, telematico, etc.) finalizzata alla promozione delle attività dell’associazione e/o delle attività di associazioni, enti privati e/o pubblici ed organismi similari per intenti e modalità. Tali pubblicazioni potranno avere carattere sia periodico (bollettini, riviste, etc.) che saltuario (esempio: libri, cataloghi, CD, DVD, etc.) o legato ad attività o eventi particolari.
G. Promuovere rassegne, dibattiti, congressi, seminari, convegni e favorire incontri e scambi con altre culture nazionali ed estere;
H. Istituire, organizzare e gestire laboratori, work-shops e corsi di formazione per drammaturghi, attori, animatori, registi ed operatori del settore dello spettacolo e aspiranti tali, anche nelle scuole pubbliche e private;
I. Promuovere, produrre ed organizzare spettacoli teatrali di ogni genere, concerti e spettacoli musicali, opere e balletti nonché mostre d’arte, di pittura, di fotografia, cinematografiche ed arti visive in generale ed ogni altra forma di manifestazione artistica;
J. Svolgere qualunque altra attività connessa o strumentale al perseguimento degli scopi associativi.

L’Associazione non persegue scopi di lucro. Tuttavia essa potrà esercitare la sua attività con metodo economico ed eventualmente anche esercitare attività d’impresa fermo restando che gli utili eventualmente prodotti non potranno essere distribuiti fra i soci ma saranno destinati ad incrementare il fondo comune dell’Associazione.

TITOLO II

Art.4) CATEGORIE DI SOCI
I soci appartengono ad una delle seguenti categorie: soci fondatori o soci ordinari
Sono soci fondatori coloro che hanno stipulato l’atto costitutivo.
Sono soci ordinari coloro che entrano a far parte dell’Associazione successivamente in conformità alla procedura di ammissione di cui al successivo articolo quinto.

Art.5) AMMISSIONE
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione in qualità di soci ordinari le persone fisiche, anche in rappresentanza di associazioni non riconosciute, o giuridiche che svolgono la loro attività nello stesso settore dell’Associazione o condividono gli scopi associativi, e che ne facciano richiesta scritta indirizzata al Presidente, dichiarando di accettare integralmente ed in ogni sua clausola il presente statuto ed impegnandosi ad osservarlo.
La richiesta di ammissione è accolta se approvata dall’Assemblea con il consenso unanime di tutti i soci fondatori.
In caso di ammissione, il nuovo socio è tenuto a versare la quota annuale entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione indipendentemente dal periodo mancante alla chiusura dell’esercizio.

Art.6) PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
Essa non è trasmissibile né per atto fra vivi né mortis causa.
In tutti i casi in cui il rapporto associativo si scioglie relativamente ad uno o più soci, il socio uscente o gli eredi del socio defunto non hanno alcun diritto sul fondo comune né possono chiedere alcun rimborso o liquidazione della quota del socio uscente.

Art.7) ESCLUSIONE
Ciascun socio può essere escluso dall’Associazione se non osserva gli obblighi previsti dalle lettere a), c), e d) del successivo articolo nono ovvero se è moroso nel versamento della quota associativa annuale per due annualità consecutive. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea, previa contestazione al socio degli addebiti a lui mossi e sentito l’interessato.

Art.8) DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita dell’Associazione, di avvalersi delle sue strutture e di fruire dei servizi da essa resi, nonché di prendere parte alle manifestazioni ed iniziative organizzate dalla stessa.
Tutti i soci sono obbligati a:
a) offrire la loro personale collaborazione per il raggiungimento dei fini dell’Associazione, compatibilmente con gli altri impegni professionali di ciascun socio;
b) versare una quota associativa annuale determinata dall’Assemblea all’atto dell’approvazione del bilancio tenuto conto delle prevedibili esigenze di cassa dell’esercizio successivo;
c) versare i contributi straordinari determinati una tantum per ragioni straordinarie dall’Assemblea;
d) osservare le norme del presente Statuto e le delibere validamente adottate dall’Assemblea.
TITOLO III

Art.9) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea ed il Presidente.

Art.10) ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti i soci ordinari e fondatori, ciascuno dei quali ha il diritto di intervenire personalmente o per delega.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per approvare il bilancio e determinare l’ammontare delle quote annuali.
Essa può essere convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga utile o necessario o deve essere convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci.
L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto o verbale comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
La seconda convocazione non può avere luogo lo stesso giorno della prima.
Sono salvi i quorum deliberativi e costitutivi più elevati previsti dall’Art. 21 comma 2 c.c. per le delibere modificative del presente Statuto, nonché quelli previsti dagli artt. 2,5 e 9 lett. C) del presente Statuto rispettivamente per lo scioglimento dell’Associazione, per l’ammissione di nuovi soci e per l’imposizione e l’entità dei contributi straordinari.
L’Assemblea elegge nel suo seno un Presidente ed eventualmente un Segretario.
Il Presidente verifica la regolare costituzione dell’Assemblea, la validità delle deleghe e ne dirige i lavori. Il Segretario, se nominato, redige il verbale della seduta e lo firma insieme col Presidente.
La delega all’intervento in Assemblea deve essere fatta per iscritto e può essere conferita solo ad un altro socio avente diritto al voto. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Art.11) COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea delibera:
a) sull’ammissione, previo consenso unanime dei soci fondatori, e sull’esclusione dei soci;
b) sull’ammontare delle quote associative annuali nonché sull’imposizione e sull’entità di eventuali contributi straordinari;
c) sulle modifiche da apportare al presente Statuto;
d) sulla istituzione o soppressione di sedi amministrative e sezioni;
e) sullo scioglimento dell’Associazione, sulle modalità di liquidazione del fondo comune e sull’eventuale devoluzione ad altri enti del patrimonio residuo;
L’Assemblea inoltre approva il bilancio annuale, nomina e revoca per giusta causa il Presidente.

Art.12) PRESIDENTE
L’Associazione è amministrata (rappresentanza legale) dal Presidente.
Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile anche più volte.
Il Presidente è investito dai più ampi poteri in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria dell’ente e può decidere il compimento di qualunque atto che rientri nei fini istituzionali dell’Associazione o sia strumentale o connesso al loro perseguimento.
Il Presidente viene meno per morte, dimissioni o revoca per giusta causa.
La carica di Presidente è gratuita.

Art.13) RAPPRESENTANZA
Il Presidente ha il potere di rappresentanza anche processuale dell’Associazione nei confronti dei terzi e può compiere in nome e per conto di essa tutti gli atti ai quali si estende la capacità giuridica dell’Associazione senza alcuna limitazione.
Le eventuali modificazioni, limitazioni o la revoca dei poteri di rappresentanza devono essere portate a conoscenza dei terzi di buona fede.

TITOLO IV

Art.14) FONDO COMUNE
Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote associative annuali nonché da eventuali contributi straordinari dei soci;
b) da qualunque altra entrata, liberalità, contributo finanziamento o spontanea erogazione di soci o terzi, privati, Società o Enti Pubblici;
c) dai proventi degli spettacoli messi in scena, ascolto o visione a cura dell’Associazione o delle mostre e manifestazioni da questa organizzate e da qualsiasi altro provento derivante dalla vendita dei prodotti o servizi realizzati dall’associazione stessa.
d) dai beni mobili o immobili acquistati con le predette somme;
e) dai proventi per le eventuali prestazioni di servizi e sponsorizzazioni.

Art.15) ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art.16) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
L’Associazione si scioglie:
a) per delibera unanime dell’Assemblea dei soci;
b) per la sopravvenuta impossibilità di conseguire lo scopo anche se causata dalla definitiva insufficienza del fondo comune a farvi fronte;
c) per venir meno di tutti i soci.
Intervenuta una causa di scioglimento e se vi sono passività dell’Ente, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina di uno o più liquidatori, che provvedono a liquidare l’attivo dell’Associazione e ad estinguere i debiti.
L’eventuale residuo attivo è ripartito fra i soci in parti uguali o è devoluto secondo la destinazione determinata dall’Assemblea.

Art.17) CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie fra soci, ovvero fra questi e l’Associazione o uno dei suoi organi relative alla interpretazione ed all’esecuzione del presente Statuto, ivi compresa le impugnazioni delle delibere di esclusione, saranno deferite in via esclusiva ad un collegio Arbitrale composto di tre membri di cui due nominati uno ciascuno dalle parti in causa ed il terzo nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.
Il Collegio Arbitrale deciderà ex bono et aequo e senza formalità di procedura. Il suo lodo è inappellabile.

Art.18) RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia di Associazioni.

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